Legge
sul maltrattamento degli animali
Legisl.
Nazionale: Caccia e animali. Nuova legge sul maltrattamento |
Siamo
amici !!!
Clicca la foto per saperne di più
|
«Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali
nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate»
(in corso di pubblicazione sulla G.U. approvato definitivamente
Senato 8 luglio 2004)
Articolo
1
(Modifiche al codice penale)
1.Dopo
il titolo IX del libro II del codice penale è inserito
il seguente:
Titolo IXbis - Dei delitti contro il sentimento per gli
animali.
Articolo 544bis - (Uccisione di animali) Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona la morte
di un animale è punito con la reclusione da tre
mesi a diciotto mesi.Articolo 544ter - (Maltrattamento
di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone
a sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività
insostenibili per le caratteristiche etologiche degli
stessi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche è punito
con la reclusione da tre
|
|
mesi a un anno e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.La
stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti
che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti
di cui al comma 1 deriva la morte dellanimale.
Articolo 544quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino
sevizie per gli animali è punito con la reclusione
da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro
a 15.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla
metà se i fatti di cui al comma precedente sono commessi
in relazione allesercizio di scommesse clandestine
o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero
se ne deriva la morte.
Articolo 544quinquies - (Divieto di combattimenti tra
animali). Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti
o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
lintegrità fisica è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000
a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso
con mino- |
|
renni
o da
persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente
scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando
o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma
e
anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione
ai combattimenti di cui al primo comma è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa
da 5.000
a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari
o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato,
fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o
effettua
scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui
al primo comma è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Articolo 544sexies - (Confisca e pene accessorie). 1.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta
delle parti a norma dellarticolo 444 del codice
di procedura penale, |
|
|
per i delitti previsti dagli articoli 544ter, 544quater
e 544quinquies, è sempre ordinata la confisca dellanimale,
salvo che appartenga a persona estranea al reato. È
altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre
anni dellattività di trasporto, di commercio
o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata
nei confronti di chi svolge le predette attività.
In caso di recidiva è disposta linterdizione
dallesercizio delle attività medesime.
2. Allarticolo 638 del codice penale, dopo le parole
«è punito» sono inserite le altre «,salvo
che il fatto costituisca più grave reato».
3. Larticolo 727 del codice penale è sostituito
dal seguente:
«Articolo 727 - (Abbandono di animali). Chiunque
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con larresto
fino ad un anno o con lammenda da 1.000 euro a 10.000
euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali
in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque
produttive di gravi sofferenze».
Articolo
2
1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris)
e gatti (Felis catus) per
la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
|
|
capi
di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti
od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce
dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre
le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle predette disposizioni è punita
con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da
5.000
a 100.000 euro.
3.
Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la
distruzione
del materiale di cui al comma 1.
Articolo
3
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale)
1.
Dopo larticolo 19bis della disposizione di coordinamento
e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Articolo 19ter. (Leggi speciali in materia di
animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro
II del codice
penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento,
di trasporto,
di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica
sugli stessi, di attività circense, di giardini
zoologici, nonché dalle altre leggi speciali
in materia di animali. Le disposizioni del titolo
IXbis del libro II de lcodice
|
|
penale
non si applicano altresì alle manifestazioni storiche
e culturali autorizzate nella regione competente.
Articolo
19quater. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).Gli
animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca
sono affidati, ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della
salute,
adottato di concerto con il Ministro dellinterno.
[...]».
1bis. Il decreto di cui all'articolo 19quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo
4
(Norma di coordinamento)
1. Allarticolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116,al comma ottavo, le parole: «ai sensi
dellarticolo 727 del codice penale» sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad
un anno o con la multa da 3.000
euro a 15.000 euro».
2. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281,
sopprimere il comma 5.
|
|
|
3.
Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
a)modificazioni: larticolo 1 è abrogato;
b) Allarticolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo
491» sono sostituite con le seguenti: «di
cui al titolo IXbis del libro II del codice penale e di
cui allarticolo 727 del medesimo codice»;
c) Allarticolo 8 sostituire le parole: «dellarticolo
491» con le seguenti: «dellarticolo
727 del codice penale».
Articolo
5
(Attività
formative)
1.
Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lintegrazione
dei programmi didattici delle scuole e degli istituti
di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione
degli alunni in materia di etologia comportamentale degli
animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Articolo
6
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti
dalla presente legge, con decreto del Ministro dellinterno,
sentito il Ministro delle
politiche agricole e forestali e il Ministro della
|
|
|
salute,
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità
di coordinamento dellattività della Polizia
di Stato, dellArma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e
dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle
altre norme relative alla protezione degli animali è
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione,
nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti
prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57
del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dallattuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti
locali.
Articolo
7
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1.
Ai sensi dellarticolo 91 del codice di procedura
penale, le associazioni e gli enti di cui allarticolo
19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente
legge.
|
|
|
Articolo
8
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1.
Le entrate derivanti dallapplicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato
di previsione del Ministero della salute e sono da questo
destinate alle associazioni di cui allarticolo 6.
2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della
salute definisce il programma degli interventi per lattuazione
della presente legge e per la ripartizione delle somme
di cui al comma 1.
Articolo
8bis
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
©Testo
dal sito di Diamoci la zampa
Foto:Bògli; Ferrari; Middelhaufe;
Dorsch-Rieger; Chiefa; Dani)
inizio
pagina
|
|
Riflessioni
sull'adozione di un cane
di
Simona
Stefania Ratti
Prima
di adottare un cane bisogna riflettere attentamente sulla
propria disponibilità di tempo, sulle condizioni
familiari e su quali delle proprie
abitudini si è disposti a derogare.
Non ultima va fatta una considerazione economica perché il
cane deve essere alimentato adeguatamente, curato e vaccinato,
lavato, spazzolato e, a volte, lasciato in
pensione quando si va in vacanza dall'altra parte dell'Oceano. Tutto
ciò da quando è cucciolo fino all'età avanzata. Affrontiamo
prima di tutto il discorso in famiglia. Tutti
devono essere d'accordo sulla vita in comune con
un cane: la mamma è disposta a passare l'aspi-
|
|
rapolvere
una volta in più
al giorno? Il papà accetta qualche pelo sulla
giacca?
Il fidanzato/a se la sente di passeggiare mano nella
mano e mano nel guinzaglio? La sorella maggiore tollera
qualche
entrata irruenta in camera sua quando è al telefono?
Il fratellino è disposto a riporre con attenzione
i propri giochi che altrimenti possono essere masticati
con impegno? |
 |
Poi
valutiamo attentamente il tempo che abbiamo a disposizione
e chi è disposto ad impegnarsi per accudire
il cane.
Teniamo presente che non esistono condizioni minime di
adottabi-lità
se la famiglia è assente per tutta la giornata.
Un cane lasciato solo per 8 - 10 ore al giorno è infelice,
e se abbaia o fa danni non possiamo biasimarlo.
Per valutare il tempo che abbiamo a disposizione dobbiamo
tenere presente che un cane ha bisogno di almeno 3 uscite
al giorno (in primavera come in inverno, con il sole e con
la pioggia!) per un totale di minimo 2:30 ore. E
questo indipendentemente dalla razza e dalla taglia perché
anche il piccolo Chihuahua ha bisogno di attività fisica,
di conoscere il mondo oltre che di svolgere le naturali
funzioni fisiologiche.
Se poi pensiamo a un cane da caccia (come il Labrador,
il
Golden Retriever,il
Bracco, il Barbone, il Beagle, i
Terrier, gli
Spaniel)
il tempo da dedicare alle passeggiate aumenta: sono cani
fatti per |
correre e lavorare e chiusi in appartamento, con uscite
minime intorno all'isolato, si intristiscono e scaricano
l'energia in eccesso facendo danni e abbaiando.
Questo vale anche per i cani da guardia e difesa (Pastore
Tedesco, Dobermann, Rottweiler) e per i
cani da pastore (Collie, Bergamasco, Bovari) che di
energia ne hanno da vendere.
Non illudiamoci che il giardinetto della villetta a schiera
sia un parco giochi irresistibile per un cane. Dopo
un pò, escluso dal nucleo familiare, lasciato
solo tutto il giorno, senza le ore di passeggiata e di
relazione
che gli spettano, il nostro amico si
annoierà a morte e si cercherà qualcosa
da fare: abbaiare
a tutto quello che
si muove;
arare me- |
ticolosamente
il terreno a disposizione; masticare
ogni oggetto o suppellettile, dallo stendibiancheria
ai graziosi mobili da giardino appena acquistati.
Se
poi ha
attitudine alla guardia potrebbe decidere che il pas-saggio è riservato
a chi vuole lui.
A volte la reazione può essere diametralmente
opposta: atteggiamento abu-lico, disinteresse agli stimoli.
In
ogni
caso noia, noia totale!
Il cane va quindi educato.
Da cucciolo dovrà imparare a sporcare nel posto
giusto e, anche quando l'avrà capito, gli scapperà
ogni tanto qualche pipì per l'emozione fino agli
8 mesi di vita. Poi dovrà comportarsi bene al
guinzaglio e tornare quando lo si chiama, dovrà conoscere
gli spazi che gli sono concessi e quali no. Tanto tempo
dovrà essere dedicato alla sua socializzazione
con i cani, con le persone e con la realtà urbana.
Non
dimentichiamo che il cane ha bisogno del Veterinario:da
cucciolo per
|
|
|
le
vaccinazioni e le profilassi, per la definizione
dell'alimentazione
adeguata allo sviluppo, per il monitoraggio della crescita;
da adulto ancora per le profilassi e le vaccinazioni,
per un'otite o un mal di pancia; da anziano per gli acciacchi
dell'età che vanno dai reumatismi alla cataratta.
Tutti
i cuccioli sono adorabili ma, al momento della decisione,
non bisogna farsi prendere dall'emotività e soprat-tutto,
bisogna lasciare onestamente da parte considerazioni
estetiche.
Se desiderate un cane di razza dedicate il tempo necessario
ad informarvi sulle caratteristiche di selezione, sul
temperamento e sulle necessità della selezione
che vi interessa.
|
|
|
E
ricordate che i Canili sono pieni di cani dispostissimi
a fare del loro meglio per avere una famiglia con cui
vivere.
Sono cani senza colpa, abbandonati da chi non ha fatto
le rifles-sioni che abbiamo appena preso in esame.
Anche l'incrocio meno attraente è in grado di essere
un compagno indimenticabile e di dare l'affetto e le soddisfazioni
che offrono i cani di sangue blu.
Un
cane adulto riserva molte meno sorprese e fatiche di un
cucciolo e non è assolutamente vero che non è
in grado di essere educato o di sviluppare una relazione
affettiva: i cani sono sempre disponibili nei nostri confronti,
molto più di quanto lo siamo noi nei loro! Spesso
i Volontari sono in grado di assistere la famiglia durante
l'inserimento con la competenza degli allevatori più
rinomati e soprattutto con molta più disponibilità.
Per
concludere, possiamo dire che non esiste il cane ideale
in assoluto, esiste solo cane adatto a noi, in relazione
alle sue e alle nostre esigenze. Quindi, se siamo sedentari
non possiamo avere un Levriero, se abbiamo bambini piccoli
in casa evitiamo accuratamente i cani da combattimento,
se ci sono anziani un Setter Irlandese scatenato non fa
al caso nostro. E dovremo amarlo e capirlo per quello
che è, da cucciolo come da vecchio,come lui farà
- sempre - con noi.
|
| Foto:
Dorsch-Rieger; Middelhaufe;Hein |
|
|